Art. 1
In vigore dal 26 gen 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970;
convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-rd-1