Art. 1

In vigore dal 26 gen 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni: convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970; convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971.
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