Convenzione
Art. 16
In vigore dal 26 gen 1974
1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente convenzione con notifica scritta ai governi depositari.
2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta dai governi depositari.
IN FEDE DI CIÒ i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Montreal, il giorno ventitre del mese di settembre dell'anno millenovecentosettanta, in tre copie originali comprendenti ciascuna quattro testi autentici in lingua francese, inglese, spagnola e russa.
(seguono le firme).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-16