Convenzione
Art. 11
In vigore dal 26 gen 1974
1. Gli Stati contraenti si prestano la più ampia reciproca assistenza giudiziaria possibile, in qualsiasi procedimento penale relativo alle infrazioni. In tutti i casi, la legge applicabile per l'esecuzione di una richiesta di assistenza reciproca è quella dello Stato richiesto.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non esimono dalle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato bilaterale o plurilaterale che disciplina o disciplinerà, in tutto o in parte, l'assistenza reciproca in materia penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-11