Convenzione
Art. 11
11 / 16In vigore dal 26 gen 1974
1. Gli Stati contraenti si prestano la più ampia reciproca assistenza giudiziaria possibile, in qualsiasi procedimento penale relativo alle infrazioni. In tutti i casi, la legge applicabile per l'esecuzione di una richiesta di assistenza reciproca è quella dello Stato richiesto.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non esimono dalle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato bilaterale o plurilaterale che disciplina o disciplinerà, in tutto o in parte, l'assistenza reciproca in materia penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-11