Art. 11
Convenzione

Art. 11

11 / 16
In vigore dal 26 gen 1974
1. Gli Stati contraenti si prestano la più ampia reciproca assistenza giudiziaria possibile, in qualsiasi procedimento penale relativo alle infrazioni. In tutti i casi, la legge applicabile per l'esecuzione di una richiesta di assistenza reciproca è quella dello Stato richiesto. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non esimono dalle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato bilaterale o plurilaterale che disciplina o disciplinerà, in tutto o in parte, l'assistenza reciproca in materia penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-11