Convenzione
Art. 15
In vigore dal 26 gen 1974
1. La presente convenzione sarà aperta il 23 settembre 1971 a Montreal alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo che ha avuto luogo a Montreal dall'8 al 23 settembre 1971 (qui di seguito denominata "la Conferenza di Montreal").
Dopo il 10 ottobre 1971, essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Washington, Londra e Mosca. Qualsiasi Stato che non abbia firmato la convenzione prima che sia entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in qualsiasi momento.
2. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica nonché gli strumenti di adesione saranno depositati presso i governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, che sono qui designati come governi depositari.
3. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica di dieci Stati firmatari che hanno partecipato alla Conferenza di Montreal.
A. Per gli altri Stati, la presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo oppure trenta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione, se questa seconda data è posteriore alla prima.
5. I governi depositari informeranno tempestivamente tutti gli Stati che firmeranno la presente convenzione o vi aderiranno della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della presente convenzione, nonché di ogni altra comunicazione.
6. Sin dalla sua entrata in vigore, la presente convenzione sarà registrata dai governi depositari conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e conformemente alle disposizioni dell'articolo 83 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 1944).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-15