Convenzione

Art. 4

In vigore dal 26 gen 1974
1. La presente convenzione non si applica agli aeromobili utilizzati per scopi militari, doganali o di polizia. 2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 dell', la presente convenzione, che si tratti di un aeromobile in volo internazionale o di un aeromobile in volo nazionale, si applica soltanto: a) se il luogo reale o previsto del decollo o dell'atterraggio dell'aeromobile si trova al di fuori del territorio dello Stato d'immatricolazione di tale aeromobile; o b) se l'infrazione viene commessa sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell'aeromobile. 3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 dell', la presente convenzione si applica altresì se l'autore o l'autore presunto dell'infrazione viene scoperto sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell'aeromobile. 4. Per quanto attiene agli Stati previsti all' e nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 dell', la presente convenzione non va applicata se i luoghi menzionati alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo si trovano sul territorio di uno solo degli Stati previsti all', a meno che l'infrazione non venga commessa o l'autore o l'autore presunto dell'infrazione non venga scoperto sul territorio di un altro Stato. 5. Nei casi di cui alla lettera d) del paragrafo 1 dell', la presente convenzione si applica soltanto se gli impianti e i servizi di navigazione aerea sono utilizzati per la navigazione aerea internazionale. 6. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano altresì ai casi enunciati al paragrafo 2 dell'.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906#art-c-4

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