Allegato

Art. 24

In vigore dal 28 ott 1971
1. Se il venditore non ha adempiuto le obbligazioni relative al tempo ed al luogo della consegna, il compratore ha diritto, secondo le disposizioni degli a 32: a) di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto; b) di dichiarare la risoluzione del medesimo. 2. Il compratore può inoltre ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell' o degli a 87. 3. In nessun caso il venditore potrà chiedere alla autorità giudiziaria un termine di grazia.
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Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo