Art. 24
Allegato

Art. 24

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In vigore dal 28 ott 1971
1. Se il venditore non ha adempiuto le obbligazioni relative al tempo ed al luogo della consegna, il compratore ha diritto, secondo le disposizioni degli a 32: a) di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto; b) di dichiarare la risoluzione del medesimo. 2. Il compratore può inoltre ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell' o degli a 87. 3. In nessun caso il venditore potrà chiedere alla autorità giudiziaria un termine di grazia.
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