Allegato

Art. 25

In vigore dal 28 ott 1971
Il compratore non può esigere dal venditore l'adempimento in natura se la vendita cade su cosa per la quale è di uso ed è normalmente possibile l'acquisto sul mercato per conto del venditore. In tal caso il contratto è risolto di diritto dalla data in cui tale acquisto deve essere effettuato.
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Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo