Allegato

Art. 30

In vigore dal 28 ott 1971
1. Se la mancata consegna nel luogo stabilito costituisce inadempimento essenziale e se la mancata consegna alla data stabilita costituisca anch'essa inadempimento essenziale il compratore ha la facoltà di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto o dichiararlo risolto. Esso deve rendere nota al venditore la soluzione prescelta entro un congruo termine; ove a ciò non provveda il contratto è risolto di pieno diritto. 2. Se il venditore richiede al compratore di rendergli nota la sua decisione e quest'ultimo non gli risponde entro un breve termine il contratto è risolto di pieno diritto. 3. Se il venditore trasporta la cosa sino al luogo convenuto prima che il compratore gli abbia resa nota la sua decisione e se il compratore stesso non dichiara risolto il contratto entro un breve termine, non può più farsi luogo alla risoluzione del contratto.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-30

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Art. 30 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo