Allegato

Art. 33

In vigore dal 28 ott 1971
1. Il venditore non ha adempiuto la propria obbligazione di consegnare la cosa nei casi seguenti: a) quando non ha dato che una parte della cosa venduta o una quantità diversa in più o in meno di quella che aveva promesso nel contratto; b) quando ha dato una cosa diversa da quella prevista nel contratto o una di altra specie; c) quando ha dato una cosa non conforme al campione o modello consegnato o inviato al compratore, a meno che questo non sia stato presentato a titolo meramente indicativo e senza impegno di conformità; d) quando ha dato una cosa che non possiede le qualità necessarie per l'uso normale cui è destinata o per il suo impiego commerciale; e) quando ha dato una cosa che non possiede le qualità necessarie per un uso particolare previsto espressamente o tacitamente dal contratto; f) e, in via generale, quando ha dato una cosa che non possiede le qualità e caratteristiche previste, espressamente o tacitamente, dal contratto. 2. La differenza di quantità, la mancanza di una parte, di una qualità o di una caratteristica non producono effetti ove esse siano irrilevanti.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo