Allegato
Art. 33
In vigore dal 28 ott 1971
1. Il venditore non ha adempiuto la propria obbligazione di consegnare la cosa nei casi seguenti:
a) quando non ha dato che una parte della cosa venduta o una
quantità diversa in più o in meno di quella che aveva promesso nel contratto;
b) quando ha dato una cosa diversa da quella prevista nel
contratto o una di altra specie;
c) quando ha dato una cosa non conforme al campione o modello
consegnato o inviato al compratore, a meno che questo non sia stato presentato a titolo meramente indicativo e senza impegno di conformità;
d) quando ha dato una cosa che non possiede le qualità
necessarie per l'uso normale cui è destinata o per il suo impiego commerciale;
e) quando ha dato una cosa che non possiede le qualità
necessarie per un uso particolare previsto espressamente o tacitamente dal contratto;
f) e, in via generale, quando ha dato una cosa che non possiede le qualità e caratteristiche previste, espressamente o tacitamente, dal contratto.
2. La differenza di quantità, la mancanza di una parte, di una qualità o di una caratteristica non producono effetti ove esse siano irrilevanti.
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