Allegato

Art. 31

In vigore dal 28 ott 1971
1. All'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il venditore conserva il diritto di effettuare la consegna nel luogo convenuto ed il compratore quello di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto. 2. Il compratore può, tuttavia, assegnare al venditore un nuovo termine di congrua durata. La mancata consegna entro detto termine costituisce inadempimento essenziale.
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Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo