Allegato
Art. 26
In vigore dal 28 ott 1971
1. Se la mancata consegna alla data stabilita costituisce inadempimento essenziale, il compratore ha la facoltà o di esigere l'adempimento in natura o di dichiarare risolto il contratto. Esso deve rendere nota al venditore la soluzione prescelta entro un congruo termine; ove a ciò non provveda il contratto si risolverà di pieno diritto.
2. Se il venditore richiede al compratore di rendergli nota la sua decisione o quest'ultimo non gli risponde entro un breve termine, il contratto è risolto di pieno diritto.
3. Se il venditore ha effettuata la consegna prima che il compratore gli abbia reso nota la sua decisione, e se il compratore non dichiara risolto il contratto entro un breve termine, non può più farsi luogo alla risoluzione del contratto.
4. Se il compratore ha prescelto l'adempimento in natura del contratto e non l'ha ottenuto entro un congruo termine, esso può dichiarare risolto il contratto.
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