Allegato

Art. 29

In vigore dal 28 ott 1971
Qualora il venditore offra la consegna della cosa prima della data stabilita, il compratore ha la facoltà o di accettarla o di rifiutarla; ove l'accetti, può riservarsi il diritto di richiedere il risarcimento del danno di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo