Allegato›Sez. IV
Art. 82
In vigore dal 28 ott 1971
In caso di non risoluzione del contratto, il risarcimento del danno per inadempimento da parte di uno dei contraenti è uguale alla perdita subita ed al mancato guadagno da parte dell'altro contraente.
Tale risarcimento non può superare la perdita subita ed il mancato guadagno che la parte inadempiente avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto in base alle circostanze di fatto che essa conosceva o che avrebbe dovuto conoscere come possibili conseguenze dell'inadempimento del contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-82