Allegato
Art. 78
In vigore dal 28 ott 1971
1. Con la risoluzione del contratto, le parti contraenti sono liberate dalle rispettive obbligazioni; senza pregiudizio dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno.
2. La parte che ha adempiuto totalmente o parzialmente il contratto può domandare la restituzione di ciò che ha prestato. Se entrambe le parti hanno diritto di domandare la restituzione, questa deve effettuarsi simultaneamente.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-78