Allegato

Art. 78

In vigore dal 28 ott 1971
1. Con la risoluzione del contratto, le parti contraenti sono liberate dalle rispettive obbligazioni; senza pregiudizio dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno. 2. La parte che ha adempiuto totalmente o parzialmente il contratto può domandare la restituzione di ciò che ha prestato. Se entrambe le parti hanno diritto di domandare la restituzione, questa deve effettuarsi simultaneamente.
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Art. 78 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo