Allegato

Art. 79

In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto quando gli è impossibile restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta. 2. Esso può, tuttavia, dichiarare la risoluzione: a) se la cosa, o parte di essa, è perita o si è deteriorata in conseguenza del difetto che giustifica la risoluzione; b) se la cosa, o parte di essa, è perita o si è deteriorata in conseguenza dell'esonero prescritto dall'; c) se il compratore, prima della scoperta del difetto di conformità, ha consumato o trasformato la cosa secondo l'uso normale; d) se l'impossibilità di restituire la cosa o di restituirla nello stato in cui il compratore l'ha ricevuta non è dovuta al fatto di quest'ultimo o di persona di cui esso risponda; e) se la deteriorazione o la trasformazione sono di portata irrilevante.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-79

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Art. 79 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo