Allegato
Art. 79
In vigore dal 28 ott 1971
1. Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto quando gli è impossibile restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta.
2. Esso può, tuttavia, dichiarare la risoluzione:
a) se la cosa, o parte di essa, è perita o si è deteriorata in conseguenza del difetto che giustifica la risoluzione;
b) se la cosa, o parte di essa, è perita o si è deteriorata in conseguenza dell'esonero prescritto dall';
c) se il compratore, prima della scoperta del difetto di
conformità, ha consumato o trasformato la cosa secondo l'uso normale;
d) se l'impossibilità di restituire la cosa o di restituirla
nello stato in cui il compratore l'ha ricevuta non è dovuta al fatto di quest'ultimo o di persona di cui esso risponda;
e) se la deteriorazione o la trasformazione sono di portata
irrilevante.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-79