AllegatoSez. III

Art. 75

In vigore dal 28 ott 1971
1. Quando nei contratti a consegne successive, l'inadempimento da parte di uno dei contraenti di un'obbligazione relativa ad una consegna fornisce all'altro contraente fondati motivi per temere che anche le obbligazioni future non verranno adempiute, quest'ultimo può, entro un breve termine, dichiarare risolto il contratto per l'avvenire. 2. Il compratore può anche dichiarare, entro il medesimo termine, risolto il contratto per le consegne future, per quelle già ricevute, o per entrambe, quando dette consegne, a causa della loro connessione non hanno per lui alcun interesse.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-75

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Art. 75 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo