Allegato

Art. 72

In vigore dal 28 ott 1971
1. Se il contratto prevede un trasporto della cosa e se la consegna si effettua, in virtù dell', comma 2°, con la rimessa della cosa al vettore, il compratore può differire la spedizione sino al pagamento del prezzo, o darvi corso in modo tale da conservare il diritto di disporre della cosa nel corso del viaggio. In quest'ultimo caso, esso può esigere che la cosa non venga rimessa al compratore nel luogo di destinazione fino a che il prezzo non sia stato pagato, mentre il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilità di esaminare la cosa. 2. Tuttavia, ove il contratto preveda il pagamento contro documenti, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo di non aver potuto esaminare la cosa.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-72

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Art. 72 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo