AllegatoSez. III

Art. 77

In vigore dal 28 ott 1971
Quando il contratto si risolva in virtù di uno dei due articoli precedenti, la parte che ha dichiarato la risoluzione può chiedere il risarcimento del danno ai sensi degli a 87.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-77

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