Allegato

Art. 80

In vigore dal 28 ott 1971
Il compratore che ha perduto il diritto di dichiarare risoluto il contratto in virtù del precedente articolo conserva ogni altro diritto riconosciutogli dalla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 80 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo