Allegato

Art. 85

In vigore dal 28 ott 1971
Se il compratore ha proceduto ad un acquisto a spese del venditore o quest'ultimo ad una vendita per conto del compratore a condizioni normali, ciascuno dei due può pretendere la differenza tra il prezzo pattuito ed il prezzo di acquisto o di vendita per conto dell'altro contraente.
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Art. 85 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo