Allegato

Art. 89

In vigore dal 28 ott 1971
In caso di dolo o di frode, il risarcimento sarà determinato in base alle norme applicabili ai contratti di vendita che non sono retti dalla presente legge.
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Art. 89 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo