Allegato›Sez. VI
Art. 93
In vigore dal 28 ott 1971
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La parte tenuta ad adottare delle cautele per assicurare la conservazione della cosa può depositarla nei magazzini di un terzo a spese dell'altra parte, semprechè le spese che ne derivano non siano eccessive.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-93