Allegato

Art. 98

In vigore dal 28 ott 1971
1. Se la messa a disposizione della cosa è ritardata in conseguenza d'inadempimento delle obbligazioni del compratore, i rischi sono trasferiti al compratore a decorrere dall'ultima data in cui, se non si fosse verificato l'inadempimento, la messa a disposizione avrebbe potuto essere effettuata conformemente al contratto. 2. Se la vendita ha per oggetto cose di genere, il ritardo da parte del compratore non produce il trasferimento del rischio a suo carico a meno che il venditore non abbia messo da parte cose manifestamente riservate per l'esecuzione del contratto ed abbia spedito un avviso al compratore stesso per informarlo di ciò. 3. Quando le cose di genere sono di natura tale da non consentire al venditore di accantonarne una parte in attesa che il compratore ne riceva la consegna, basterà che il venditore abbia compiuto tutti gli atti necessari a dare al compratore la possibilità di ricevere la consegna.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-98

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Art. 98 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo