Allegato

Art. 100

In vigore dal 28 ott 1971
Se il venditore, in uno dei casi previsti all'° comma, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, al momento in cui ha inviato l'avviso o il documento con il quale la cosa è stata specificata, che questa era perita o si era deteriorata dopo la rimessa al vettore, i rischi continuano ad essere a suo carico sino al momento in cui ha inviato l'avviso o il documento.
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Art. 100 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo