Allegato I

Art. 4

In vigore dal 28 ott 1971
1. La comunicazione che una persona indirizza ad una o più persone determinate ai fini della conclusione di un contratto di vendita costituisce proposta quando contiene elementi idonei a consentire che il contratto si perfezioni con l'accettazione, e rivela la volontà del proponente di obbligarsi. 2. Detta comunicazione va interpretata ed integrata con le trattative preliminari, le pratiche esistenti fra le parti, gli usi e qualsiasi altra norma in materia di contratto di vendita.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo