Allegato I
Art. 4
120 / 129In vigore dal 28 ott 1971
1. La comunicazione che una persona indirizza ad una o più persone determinate ai fini della conclusione di un contratto di vendita costituisce proposta quando contiene elementi idonei a consentire che il contratto si perfezioni con l'accettazione, e rivela la volontà del proponente di obbligarsi.
2. Detta comunicazione va interpretata ed integrata con le trattative preliminari, le pratiche esistenti fra le parti, gli usi e qualsiasi altra norma in materia di contratto di vendita.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-ai-4