Allegato I
Art. 6
In vigore dal 28 ott 1971
1. L'accettazione consiste in una dichiarazione che giunga con qualsiasi mezzo a colui che ha fatto la proposta.
2. Essa può consistere altresì nella spedizione della cosa o del prezzo o in qualunque altro atto che, secondo i termini della proposta, le pratiche esistenti tra le parti o gli usi, possa considerarsi equivalente alla dichiarazione prevista al comma precedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-ai-6