Allegato I
Art. 9
In vigore dal 28 ott 1971
1. Se l'accettazione è tardiva, il proponente può considerarla tempestiva, purchè ne informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine.
2. L'accettazione pervenuta tardivamente, deve tuttavia essere considerata tempestiva ove risulti dalla lettera o dal documento che la contiene, che è stata spedita in condizioni tali che, se fosse stata regolarmente trasmessa, sarebbe giunta tempestivamente; a meno che il proponente non informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine, che esso considera decaduta la propria offerta.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-ai-9