Allegato
Art. 9
In vigore dal 28 ott 1971
1. Le parti contraenti sono vincolate dagli usi ai quali si sono espressamente o tacitamente riferite e dalla pratica che si è instaurata nei loro reciproci rapporti.
2. Sono altresì vincolate dagli usi che persone di normale diligenza e della stessa condizione, poste nella medesima situazione dei contraenti considerano generalmente applicabili ai loro contratti. In caso di contraddizione fra gli usi e la presente legge, prevalgono gli usi, salvo che le parti non dispongano diversamente.
3. Quando siano impiegati termini, clausole o formulari in uso nel commercio, essi devono essere interpretati nel senso che viene loro abitualmente attribuito dai ceti commerciali interessati.
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