Allegato

Art. 13

In vigore dal 28 ott 1971
Nei casi in cui la presente legge usa l'espressione: "un contraente ha saputo o avrebbe dovuto sapere" ovvero "un contraente ha conosciuto od avrebbe dovuto conoscere" od altra espressione analoga, questa deve intendersi riferita a ciò che avrebbe dovuto sapere o conoscere una persona di normale diligenza e della stessa condizione posta nella stessa situazione.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo