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Art. 15

In vigore dal 28 ott 1971
Per il contratto di vendita non è prescritta alcuna forma. Esso può essere provato anche per testimoni.
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Art. 15 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo