Allegato

Art. 18

In vigore dal 28 ott 1971
Il venditore si obbliga ad effettuare la consegna della cosa e, ove occorra, dei documenti, ed a trasferire la proprietà, nelle condizioni previste dal contratto e dalla presente legge.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo