AllegatoSez. I

Art. 19

In vigore dal 28 ott 1971
1. La consegna consiste nella messa a disposizione di una cosa conforme al contratto. 2. Quando un contratto implica un trasporto della cosa, se non è stato convenuto altro luogo per la consegna, questa si perfeziona con la rimessa della cosa al vettore perché la trasmetta al compratore. 3. Quando la cosa rimessa al vettore non era destinata in modo manifesto all'esecuzione del contratto mediante apposizione di un indirizzo o altrimenti, il venditore deve, oltre a rimettere la cosa, inviare al compratore un avviso di spedizione e, all'occorrenza, un documento idoneo ad individuare la cosa.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo