Allegato

Art. 23

In vigore dal 28 ott 1971
1. Quando il contratto di vendita non implica il trasporto della cosa, il venditore deve consegnarla nel luogo in cui aveva, al momento della conclusione del contratto, il centro dei propri affari o, in mancanza di questo, la sua residenza abituale. 2. Se la vendita ha per oggetto una cosa individuata e se le parti conoscono il luogo dove questa si trova al momento della conclusione del contratto, il venditore deve consegnare la cosa in detto luogo. Ciò vale anche per le vendite di cose in genere da prelevarsi da una massa determinata, o di cose che debbano essere fabbricate o prodotte in un luogo noto alle parti al momento della conclusione del contratto.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-23

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