Allegato

Art. 22

In vigore dal 28 ott 1971
Quando la data della consegna non è stata fissata, ai sensi degli , il venditore deve consegnare la cosa entro un congruo termine dalla conclusione del contratto, avendo riguardo alla natura della cosa ed alle circostanze del caso.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo