Allegato
Art. 21
In vigore dal 28 ott 1971
Quando risulta dal contratto o dagli usi che la consegna debba effettuarsi nel corso di un determinato periodo di tempo (in un dato mese, in una data stagione), spetta al venditore di fissare la data esatta della consegna, a meno che non risulti dalle circostanze che tale potere è stato riservato al compratore.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-21