Allegato

Art. 21

In vigore dal 28 ott 1971
Quando risulta dal contratto o dagli usi che la consegna debba effettuarsi nel corso di un determinato periodo di tempo (in un dato mese, in una data stagione), spetta al venditore di fissare la data esatta della consegna, a meno che non risulti dalle circostanze che tale potere è stato riservato al compratore.
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Art. 21 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo