Allegato

Art. 16

In vigore dal 28 ott 1971
Quando una delle parti ha diritto, secondo le disposizioni della presente legge, di esigere dall'altra l'esecuzione di un'obbligazione, l'autorità giudiziaria non sarà tenuta ad accordare l'esecuzione in forma specifica nè a riconoscere una sentenza che accordi l'esecuzione in forma specifica se non in conformità delle disposizioni dell'art. VII della Convenzione del 1 luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.
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