Allegato

Art. 12

In vigore dal 28 ott 1971
Con l'espressione "prezzo corrente" la presente legge intende il prezzo del mercato che risulta da una quotazione ufficiale o, in difetto di tale quotazione, da elementi atti a determinare il prezzo secondo gli usi del mercato.
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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo