Allegato
Art. 12
27 / 129In vigore dal 28 ott 1971
Con l'espressione "prezzo corrente" la presente legge intende il prezzo del mercato che risulta da una quotazione ufficiale o, in difetto di tale quotazione, da elementi atti a determinare il prezzo secondo gli usi del mercato.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-12