Allegato

Art. 10

In vigore dal 28 ott 1971
L'inadempimento del contratto è considerato essenziale, ai fini dell'applicazione della presente legge, ogni qualvolta la parte inadempiente sapeva o avrebbe dovuto sapere, al momento della conclusione del contratto, che una persona di normale diligenza e della stessa condizione trovantesi nella situazione dell'altro contraente, non avrebbe concluso il contratto se avesse potuto prevedere tale inadempimento ed i suoi effetti.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-10

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