Allegato

Art. 5

In vigore dal 28 ott 1971
1. La presente legge non si applica alle vendite di: a) valori mobiliari, titoli di credito e monete; b) navi destinate alla navigazione marittima ed interna e aeromobili registrati o da registrare; c) energia elettrica; d) giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata. 2. Essa non deroga alle norme di carattere imperativo previste dalla legge nazionale ai fini della protezione del compratore, nelle vendite a rate.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-5

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