Allegato
Art. 5
In vigore dal 28 ott 1971
1. La presente legge non si applica alle vendite di:
a) valori mobiliari, titoli di credito e monete;
b) navi destinate alla navigazione marittima ed interna e
aeromobili registrati o da registrare;
c) energia elettrica;
d) giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata.
2. Essa non deroga alle norme di carattere imperativo previste dalla legge nazionale ai fini della protezione del compratore, nelle vendite a rate.
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