Art. 1

In vigore dal 28 ott 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e la convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.
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Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo