Art. 1
In vigore dal 28 ott 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e la convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-rd-1