Art. 2

In vigore dal 28 ott 1971
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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