Allegato I
Art. 11
In vigore dal 28 ott 1971
La morte o l'incapacità di una delle parti sopravvenuta prima dell'accettazione non ha effetto sulla formazione del contratto, semprechè il contrario non risulti dall'intenzione delle parti, dagli usi o dalla natura dell'affare.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-ai-11