Art. 11
Allegato I

Art. 11

127 / 129
In vigore dal 28 ott 1971
La morte o l'incapacità di una delle parti sopravvenuta prima dell'accettazione non ha effetto sulla formazione del contratto, semprechè il contrario non risulti dall'intenzione delle parti, dagli usi o dalla natura dell'affare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-ai-11