Allegato›Sez. VI
Art. 95
In vigore dal 28 ott 1971
Quando la cosa, nei casi previsti dagli , è soggetta ad una perdita o ad una rapida deteriorazione e quando la sua custodia comporta delle spese eccessive, la parte tenuta ad assicurarne la conservazione deve farla vendere come previsto all'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-a-95