AllegatoSez. VI

Art. 92

In vigore dal 28 ott 1971
1. Quando la cosa venduta è stata ricevuta dal compratore, spetta a quest'ultimo, ove intenda rifiutarla, di adottare congrue cautele al fine di assicurarne la conservazione. Egli ha diritto di ritenerla sino a che non sia stato indennizzato dal venditore delle spese che ha giustificatamente sostenute. 2. Quando la cosa spedita al compratore è stata messa a sua disposizione al luogo di destinazione, il compratore se vuole avvalersi del diritto di rifiutarla, è tenuto a ritirarla per conto del venditore purchè ciò sia fattibile senza pagare il prezzo e senza inconvenienti nè spese eccessive. Questa disposizione non si applica quando il venditore è presente nel luogo di destinazione o quando ivi si trovi una persona che abbia veste per assumere in custodia detta cosa per conto del venditore.
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