Allegato

Art. 87

In vigore dal 28 ott 1971
Quando la cosa non ha prezzo corrente, i danni sono calcolati secondo le norme dell'.
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Art. 87 Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo